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La successione si apre al momento della morte. Se il defunto non ha predisposto un testamento gli eredi, i legatari, i tutori o i curatori dell'eredità, gli esecutori testamentari o le persone che per effetto della dichiarazione di morte presunta dell'erede sono immessi nel possesso dei beni sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione entro 1 anno dalla data del decesso all'ufficio del Registro competente in base all'ultima residenza del deceduto.

L'imposta sulle successioni era stata soppressa dal 25.10.2001, indipendentemente dal valore dell'asse ereditario e del grado di parentela tra defunto e beneficiari, pertanto tale obbligo restava solamente se nel patrimonio ereditario erano presenti beni immobili o diritti reali sugli stessi, ed in tal caso risultavano ancora dovute le imposte ipotecarie e catastali, determinate rispettivamente nel 2% e nell’1% del valore catastale dei beni stessi; nel caso in cui vi fossero stati in capo agli eredi le condizioni per godere dei benefici per la prima casa, tali imposte sarebbero state corrisposte nella misura fissa di € 168,00.

Dal 1° gennaio 2007 (Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito con modifiche in Legge n. 286 del 24 novembre 2007 e successivamente modificato in sede di Finanziaria 2007 Legge n. 296 del 27 dicembre 2006) è stata istituita l'imposta sulle successioni e donazioni, sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, nel testo vigente al 24 ottobre 2001, fatte salve alcune modifiche.

Le aliquote sono le seguenti:

a) il 4% nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta con una franchigia di un milione di euro per ciascun beneficiario;

b) il 6% nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, con una franchigia di 100.00,00 euro per ciascun fratello o sorella;

c) l'8% nei confronti degli altri soggetti. Se il beneficiario è persona portatrice di handicap riconosciuto grave ex L. n. 104/1994 la franchigia è di un milione e mezzo di euro.

Per le imposte ipotecarie e catastali, permane l’ordinario regime previsto dalla tariffa allegata al d.lgs. 347/1990 con aliquota del 2% per l’imposta ipotecaria ed 1% per l’imposta catastale, salvo la misura fissa (Euro 200,00 ciascuna dal 1° gennaio 2014 - già Euro 168,00 ciascuna) in caso di benefici prima casa (la presenza dei requisiti anche in capo ad uno solo dei beneficiari estende il trattamento agevolato agli altri coeredi indivisi).

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